Violenza sulle donne, approvato il codice rosso
di Guglielmo Mossuto - giovedì 18 luglio 2019 ore 13:00
Il Senato ha approvato con 197 voti favorevoli e 47 astenuti il testo definitivo del codice rosso che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventerà legge.
Il testo è finalizzato alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere garantendo loro una sorta di corsia preferenziale, proprio come avviene per i casi di codice rosso in Pronto Soccorso.
Ma vediamo quali sono le novità previste.
Regime processuale: viene ridotta al minimo la durata delle indagini preliminari e viene imposto alla polizia giudiziaria di attivarsi immediatamente, informando il pubblico ministero anche in forma orale. Inoltre la vittima potrà essere ascoltata dal giudice nei tre giorni successivi all'iscrizione del fatto nelle notizie di reato, coincidente con il momento in cui la vittima si presenta dinanzi alle Forze dell'Ordine.
A ciò si aggiunga che con il Codice Rosso viene esteso dai sei mesi oggi previsti a un anno il termine massimo per denunciare una violenza sessuale.
Pena per reati sessuali: la violenza sessuale viene punita con la reclusione da sei a dodici anni, pena che può essere aumentata in caso di atti sessuali con minori di 14 anni con promessa di denaro o altra utilità.
La sospensione condizionale della pena sarà subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero mirati ad offrire assistenza psicologica in un'ottica di recupero del soggetto condannato.
Per quanto riguarda i costi del percorso questi saranno sostenuti dal condannato nel caso in cui non vi siano particolari convenzioni.
Stalking: la pena che oggi è prevista tra sei mesi e cinque anni di reclusione viene aumentata e quindi il colpevole sarà punibile con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
Maltrattamenti in famiglia: anche in questo caso viene aumentata la pena. La reclusione diventa da tre a sette anni e potrà essere ulteriormente aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso con l'utilizzo di armi oppure alla presenza o nei confronti di un soggetto minore, di una donna incinta o di persona disabile.
Revenge porn: trattasi del caso, purtroppo sempre più frequente, della diffusione e ricezione di foto o video a contenuto sessuale senza il consenso del protagonista. Viene prevista la reclusione da uno a sei anni emulte da €. 5.000 a €. 15.000. La pena è aumentata se il colpevole è partner o ex compagno del protagonista e ha diffuso le immagini a mezzo social.
Aggressione con acido: trattasi dell'ipotesi, anch'essa purtroppo frequente, di soggetto che sfregia una persona sul viso deformandone l’aspetto. In questo caso occorre distinguere due diverse ipotesi: se la vittima sopravvive, il responsabile sarà punibile con la reclusione dagli otto ai quattordici anni; in caso di decesso della vittima viene invece previsto l'ergastolo.
Nozze forzate: l'obiettivo è quello di punire chi ha costretto qualcuno a sposarsi usando la violenza, le minacce, un precetto religioso o approfittando di un’inferiorità psico-fisica. Viene prevista la reclusione da due a sei anni in caso di minore di anni diciotto. La pena potrà essere aumentata fino alla metà se la vittima è minore di quattordici anni.
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Guglielmo Mossuto