Mantenimento figli e mancati versamenti
di Guglielmo Mossuto - venerdì 28 giugno 2019 ore 07:00
Il mancato mantenimento dei figli integra gli estremi del reato!
Ciò anche nel caso in cui l'altro genitore abbia un reddito elevato e anche nel caso in cui il genitore inadempiente avesse provveduto direttamente all'acquisto di beni di prima necessità come indumenti o cibo.
Il genitore inadempiente andrà incontro a una condanna anche nel caso in cui risulti essere disoccupato. Per essere assolto, dovrà dimostrare di essere disoccupato nonstante abbia cercato costantemente un'occupazione e di non avere altre fonti di reddito, come ad esempio la proprietà di un immobile che poteva essere messo in vendita per far fronte al mantenimento dei figli.
In particolare due sono i reati per i quali il genitore inadempiente può essere incriminato:
- reato di violazione degli obblighi di natura economica: in questo caso presupposto necessario è la sussistenza di una sentenza del Giudice civile che condanni il genitore al pagamento di una certa somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio. L'inadempimento dovrà essere grave e dovrà perdurare nel tempo. È prevista la pena della reclusione fino a un anno o una multa fino a €. 1.032,00
- reato di omessa prestazione di mezzi di sussistenza ai familiari: il presupposto di questa fattispecie criminosa è costituito dallo stato di bisogno dei figli. Anche in questo caso la pena è la reclusione fino a un anno e la multa fino a €. 1.032,00. Proprio con riferimento allo stato di bisogno dei figli, la Cassazione ha precisato che ricorre tale condizione anche quando l'altro genitore ha un reddito tale da garantire ai figli una “situazione di pieno benessere”. Nel caso di specie, si trattava dei figli di una coppia benestante, il cui elevato tenore di vita non escludeva che si fossero trovati privi di mezzi di sussistenza intesi in senso ampio, mancanza alla quale aveva dovuto sopperire la madre.
Fin quando dura l'obbligo di mantenimento dei figli?
Con riferimento al soggetto che è tenuto a dimostrare l'indipendenza economica, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che fino all'età di circa 35 anni spetta al genitore dar prova delle disponibilità economiche del figlio mentre superata quella soglia di età, il figlio sarà tenuto a dimostrare che il suo stato di disoccupazione non costituisce una sua libera scelta.
Pignoramento in caso di mancato mantenimento dei figli
Sul fronte civile, in caso di mancata corresponsione del contributo al mantenimento è possibile azionare la procedura esecutiva che porterà al pignoramento di beni del genitore inadempiente.
Il primo passo da compiere è costituito dall'invio di una lettera di messa in mora mediante raccomandata A/R in modo tale da interrompere la prescrizione.
Se l'inadempimento perdura, sarà allora possibile procedere con la notifica di un atto di precetto con il quale si ingiunge il pagamento di quanto dovuto entro il termine di 10 giorni dal suo ricevimento.
Se anche questo non porterà i risultati sperati, allora sarà possibile recuperare le somme dovute attraverso il pignoramento che può riguardare i conti correnti, lo stipendio, un'eventuale pensione, un bene immobile oppure anche beni mobili come ad esempio l'automobile.
Un ulteriore strumento previsto dal nostro ordinamento è quello del pagamento diretto del contributo al mantenimento da parte del datore di lavoro. Il genitore potrà chiedere al Giudice di ordinare allo stesso di decurtare dallo stipendio del genitore inadempiente la somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento e provvedere a versare direttamente a questo tale somma.
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Guglielmo Mossuto