Commercializzare derivati della cannabis light è reato!
di Guglielmo Mossuto - lunedì 03 giugno 2019 ore 15:25
È reato commercializzare i prodotti derivati dalla cannabis sativa L, salvo che non si tratti di prodotti privi di efficacia drogante.
Questo è quanto affermato dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che sono andate a definire l'ambito di applicazione della Legge n. 242/2016 che invece aveva consentito la produzione e commercializzazione della cannabis light purchè per determinati scopi e con valore di THC inferiore allo 0,2%.
Il THC è quella sostanza che determina l'effetto psicotropo, con conseguente sensazione di euforia, rilassamento e disorientamento che possono protrarsi anche per ore.
Altro elemento principale della marijuana è il CBD, ovvero il cannabidiolo, sostanza priva di effetti stupefacenti che va a prolungare gli effetti analgesici del THC e a bloccare quelli collaterali.
Tendenzialmente le percentuali di CBD nella cannabis light non possono superare il 4% e secondo gli esperti ha notevoli effetti benefici per l'organismo tra cui quelli antiepilettici, antinfiammatori e antiossidanti.
Non rientra nell'ambito di applicazione della lege 262/2016, e pertanto non può essere commercializzata, l'erba terapeutica in cui i valori di Thc variano tra il 7 e il 22% e in Italia è vendibile solo dietro prescrizione medica e solo in farmacie autorizzate.
Le Sezioni Unite quindi, ribadendo la liceità della coltivazione e commercializzazione delle sole varietà indicate dalla normativa europea, evidenzia come la cannabis sativa L non rientri nell'ambito di applicazione della Legge 242, trattandosi peraltro di un elenco tassativo non soggetto a interpretazioni.
Le conseguenze.
A seguito della predetta sentenza risulta oggi vietata la vendita di oli, inflorescenze e foglie di marijuana sativa, prodotti non previsti dalla normativa tra i derivati commercializzabili, a meno che non siano concretamente del tutto privi di efficacia drogante.
Resta invece per il momento ancora lecita la vendita di altri derivati quali biscotti, creme e saponi.
Leggi anche su www.avvocatofirenze.net
Guglielmo Mossuto