Spese straordinarie, quali sono?
di Guglielmo Mossuto - mercoledì 17 aprile 2019 ore 07:00
Le spese straordinarie costituiscono da sempre uno dei principali motivi di litigio nelle coppie, non tanto durante il procedimento di separazione o divorzio, quanto nei momenti successivi.
E questo è dato dal fatto che non esiste una legge che elenchi perfettamente quali spese siano riconducibili al mantenimento e quali invece siano da considerarsi straordinarie.
A ciò si aggiunga che una spesa straordinaria potrà essere rimborsata dall'altro coniuge solo se con questo previamente concordata.
È chiaro come l'elemento del preventivo accordo mal si concili con gran parte delle separazioni che sono per lo più caratterizzate dal dar contro all'altro coniuge, fosse anche solo per partito preso.
L'unico caso in cui è possibile derogare alla regola del preventivo consenso è quello delle spese mediche urgenti.
Per quanto riguarda Firenze e dintorni, il Tribunale insieme all'Ordine degli Avvocati, ha cercato di colmare la lacuna normativa mediante un Protocollo che, nel disciplinare l'intero procedimento di separazione e divorzio, va anche ad elencare quelle che sono le spese da considerarsi straordinarie.
In particolare, il Protocollo del maggio 2011 prevede che sono da considerarsi in via di principio come straordinarie:
1. spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
2. spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
3. spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature
4. spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
5. spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettivi con i figli stessi
Appurato quindi che non vi è uniformità di vedute a livello nazionale, non resta che attenersi a quelli che sono i protocolli, tanti, emessi dai singoli Tribunali e sperare nella ragionevolezza delle parti.
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Guglielmo Mossuto