Attualità Martedì 30 Dicembre 2025 ore 15:00
Capoliveri, divieti e obblighi per Capodanno

Un'ordinanza emessa dal Comune contiene alcune disposizioni per la sicurezza pubblica
CAPOLIVERI — Con ordindanza 139 del 30/12/2025, in occasione della notte di Capodanno 2026, il Sindaco di Capoliveri ha disposto alcuni provvedimenti a tutela della pubblica sicurezza.
Nell'ordinanza viene disposta che la chiusura degli esercizi pubblici e di somministrazione alimenti e bevande nel territorio comunale quali bar, ristoranti, pub ed enoteche dovrà avvenire entro e non oltre le ore 2 del 01/01/2025 fino alle ore 6 del 01/01/2026.
E' consentita la vendita di alcolici e superalcolici fino alle ore 00.30 del 01/01/2026, con servizio assistito al tavolo e al banco, all'esterno ed all'interno dei locali di esercizio, con obbligo a carico dei gestori di rimuovere i contenitori utilizzati, al termine della consumazione. È disposta la cessazione dell'attività di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche dalle ore 23 del 31/12/2025 presso esercizi di vicinato, bar, ristoranti, locali, strutture autorizzate sul commercio in aree pubbliche dove vengono somministratialimenti e bevande.
E' fatto divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico di vendere bevande da asporto, compresi alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro o in lattine; è fatto divieto nelle aree interessate dall'evento utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti e qualsiasi oggetto atto ad offendere.
E' fatto divieto di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.
È inoltre disposto: 1. Il divieto di stazionare e consumare alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine di fronte a luoghi di culto; 2. Il divieto di assumere, nella pubblica via, bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro; 3. Il divieto di bivaccare, assembrarsi, sostare, consumare bevande alcoliche e non, nei seguenti luoghi pubblici o aperti al pubblico in specifica area adiacente al plesso scolastico di loc. San Rocco, via Circonvallazione - Torretta della Scuola Materna, Piazzetta la Vantina, Piazzetta Belvedere, piazza Garibaldi (nell'area all'esterno del suolo pubblico delle attività), piazza Matteotti (nell'area all'esterno del suolo pubblico delle attività), loc. Soprana, nelle vie e vicoli del centro storico; 4. Il divieto di detenere e/o abbandonare, in luogo pubblico lattine o bottiglie di vetro o contenitori realizzati con il medesimo materiale vuote.
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