Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 20:00 METEO:PORTOFERRAIO13°16°  QuiNews.net
Qui News elba, Cronaca, Sport, Notizie Locali elba
sabato 27 aprile 2024
Tutti i titoli:
corriere tv
Meloni: «Papa Francesco parteciperà a G7 a tavolo su intelligenza artificiale»

Attualità domenica 30 maggio 2021 ore 16:00

Bonifica miniere Elba, "non spetta a Fintecna"

Miniere di Rio Marina (foto di repertorio)

Lo ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato rilevando che la società è subentrata dopo che l'attività estrattiva era già cessata



ROMA — Non è responsabilità di Fintecna l'inquinamento né quindi la conseguente opera di bonifica delle miniere dell'isola d'Elba.

Così ha stabilito il Consiglio di Stato ribaltando quanto invece aveva deciso il Tar Toscana in una sentenza del 2011.

Fintecna Spa infatti nel 2009 aveva presentato ricorso al Tar Toscana per chiedere l'annullamento del provvedimento a firma del dirigente del Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio – Unità di Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Livorno n. 146 del 20 novembre 2008, con cui era stata individuata la stessa Fintecna "quale responsabile dell’inquinamento del compendio minerario dei siti estrattivi dell’Isola d'Elba".

Nella sentenza pubblicata il 28 Maggio scorso dal Consiglio di Stato fra le varie motivazioni che scagionano dalla responsabilità Fintecna figurano da un lato il fatto che tale società sia subentrata nel 2002 quando cioè le attività estrattive erano cessate dal 1981, dall'altro il fatto che, come si legge ancora nella sentenza "Il 10 dicembre 2002, l’Agenzia del Demanio e Fintecna stipulavano un atto di transazione, anche in vista della presa in consegna del compendio da parte di Demanio Servizi S.p.a. entro la data del 31 marzo 2003, che prevedeva, a carico dell’Agenzia del Demanio, la manleva di Fintecna 'da ogni responsabilità che possa sorgere in connessione alle cessate attività di concessionario e di sequestratario da quest’ultimo svolte' (art. 5, comma 3) e, a carico di Fintecna, l’obbligo di effettuare talune prestazioni di progettazione, a titolo gratuito, finalizzate al riassetto ambientale e territoriale del sito (artt. 6 e 7)".

Infine il Consiglio di Stato non ha ritenuto esaustivo lo studio presentato dall'Arpat, come invece era avvenuto nella sentenza del Tar Toscana.

Il testo completo della sentenza del Consiglio di Stato è visibile in fondo all'articolo come allegato in pdf.


Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
La giovane elbana si è laureata in Culture Moderne Comparate con una tesi sull'importanza dell'atelier d'artista
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Sport

Attualità

Sport

Attualità