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Politica mercoledì 21 maggio 2025 ore 10:49

Accesso agli atti, arriva l'interpellanza

Palazzo municipale di Portoferraio

Il gruppo di minoranza "Bene Comune" porta in Consiglio la richiesta



PORTOFERRAIO — Il gruppo di minoranza "Bene Comune", dopo il diniego di accesso agli atti per espletare il proprio mandato in merito alla eventuale presenza di sentenze penali a carico dei funzionari comunali, ha presentato una interpellanza rivolta al sindaco di Portoferraio.

Nel documento si chiedono i motivi del diniego e gli eventuali provvedimenti che il sindaco intende attuare.

I consiglieri di minoranza sottolineano il loro diritto ad essere informati su quanto richiesto.

Qui di seguito pubblichiamo il testo completo della interpellanza.

"Premesso che:

- in data 21 marzo 2025 la Capogruppo di “Bene Comune” ha presentato  al Sindaco di Portoferraio, ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali N. 267/2000, una richiesta di “accesso agli atti” formulando il seguente quesito: “Se agli atti del Comune di Portoferraio risultano depositate sentenze penali a carico del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Funzionari attualmente in servizio o che hanno cessato dall'incarico e nei confronti del Dirigente inquadrato nel nuovo profilo di Funzionario Amministrativo contabile con delibera della Giunta comunale n.42 del 7 marzo 2025”. Ha chiesto inoltre, in caso di risposta affermativa, di esercitare diritto di accesso documentale;

- tale richiesta restava senza risposta fino al giorno 3 aprile 2025;

- nella PEC inviata alla Capogruppo veniva comunicato il “differimento” dell'accesso richiesto con la seguente motivazione: “agli atti di questo Ente è presente nell'ambito di un procedimento disciplinare pendente un provvedimento giurisdizionale penale (…) negando alla richiedente sia il diritto di conoscere il nominativo interessato e che l'ufficio di riferimento al fine di non fornire informazioni idonee alla sua identificazione;

- a giustificazione di tale scelta venivano citati pareri vari datati 2003 e 2014 rilasciati, su quesiti specifici, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno e riguardanti fattispecie assolutamente non sovrapponibili alla questione riguardante il Comune di Portoferraio;

- esistono in realtà interpretazioni di segno diametralmente opposto;

Considerato che:

- il Testo Unico degli Enti locali recita all'art. 43 comma 2: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. La norma non  lascia dunque alcun dubbio interpretativo, non ponendo alcun limite all'accesso agli atti se non quello di dover rispettare da parte dei Consiglieri il segreto d'ufficio nel caso questo risulti opportuno e necessario;      

- in proposito, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109);

- con la sentenza n. 2716 del 4 maggio 2004, lo stesso Consiglio, ha introdotto ulteriori elementi che ampliano e rafforzano il diritto in parola, ritenendo che “...i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione”. Pertanto, “....una richiesta di accesso avanzata da un consigliere a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall'Amministrazione”.

- quanto alla riservatezza degli atti, essa viene ritenuta, dalla stessa sentenza n. 2716/04, sufficientemente tutelata dalla disposizione di cui all'art. 43, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce: i consiglieri “sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge”. Il Consiglio di Stato osserva, infatti, che “....essendo i detti consiglieri tenuti al segreto nel caso di atti riguardanti la riservatezza dei terzi, non sussiste, all'evidenza, alcuna ragione logica perché possa essere inibito l'accesso agli atti riguardanti i dati riservati di terzi”.

Tenuto conto che:

- il c.d.  “differimento” comunicato il 3 aprile ultimo scorso si è di fatto trasformato in una vera e propria omissione di atti dovuti, ovvero del rispetto del diritto all'accesso agli atti (di qualunque tipo) a norma della legge sopra citata;

- questo comportamento omissivo restringe la possibilità di intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d'integrale espletamento del mandato ricevuto.

Tutto ciò premesso e considerato:

i sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo “Bene Comune” interpellano il sindaco per sapere:

il motivo del  perdurare di questa grave lesione dei diritti dei Consiglieri comunali;

se intende prendere provvedimenti nei confronti della Segretaria Generale per il persistente comportamento omissivo.

Richiedono l'iscrizione della presente interpellanza all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale".

I consiglieri comunali del Gruppo “Bene Comune”

 Marcella Merlini  

 Daniele Palmieri      


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