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Attualità giovedì 31 dicembre 2015 ore 12:15

Niente botti anche a Porto Azzurro

Dopo Portoferraio e Rio nell'Elba anche il Sindaco Simoni ha emesso un ordinanza che vieta fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e razzi



PORTO AZZURRO — Ecco l'ordinanza:

IL SINDACO CONSIDERATO - che è diffusa, in Italia come nel resto del mondo, la consuetudine di celebrare le festività natalizie con il lancio di petardi e botti di vario genere, la cui vendita registra sempre un consistente incremento nei mesi di novembre e dicembre; - che, ogni anno, tuttavia la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione; - che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito; - che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica ecc.), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini; - che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento; - che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive. 

DATO ATTO che per “incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”. 

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura. CONSIDERATO che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell’anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplodenti; VISTA la propria ordinanza n. 32 del 13/08/2009 – Divieti per la tutela del Patrimonio pubblico, della convivenza civile, del decoro e della fruibilità degli spazi pubblici. CONSIDERATO che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza. 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, nel periodo antecedente il Natale, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia locale. 

RILEVATO che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita. 

VISTA la circolare 11.01.01 n° 559 del Ministero dell’ Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. VISTO l’art. 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i; VISTO l’art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00; VISTA la L. 24.11.81 n° 689; VISTA la L. 24.07.08, n° 125; VISTA la L. 15.07.09, n° 94. ORDINA ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico con particolare riguardo alla P.zza Matteotti e Banchina Matteotti. 

IL DIVIETO 1. Di accensione, di lancio e di sparo di materiale pirotecnico nell’ ambito del territorio comunale, con particolare riguardo, P.zza Matteotti e Banchina Matteotti, ove si trovino delle persone, e in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto. 2. Di accensione e utilizzo di materiale pirotecnico, in presenza di persone ed animali. Eventuali deroghe all’uso di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall’ Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’ Autorità Giudiziaria. Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’ art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano “declassificati” contraffatti saranno perseguiti a termine di legge. Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza. 

DISPONE Che il presente provvedimento venga affisso all’ Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai Comitati Organizzatori di feste e sagre, e che, venga pubblicato sul sito internet del Comune di Porto Azzurro. Di inviare, la presente ordinanza: - al Corpo di Polizia Municipale, - agli Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio comunale. Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: - ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune; - ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune (dell’art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i) ; - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.). 

Dalla Residenza Municipale, lì 22 Dicembre 2014 

IL SINDACO 

Luca Simoni


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