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Martedì 08 Settembre 2026

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​Il ripristino della natura secondo la legge e l’impegno dei Cittadini

di - Sabato 25 Luglio 2026 ore 08:00

Foto di: ChatGPT

La natura dipende dalle interrelazioni essenziali tra le specie e i loro habitat: è un delicato equilibrio che garantisce un ambiente naturale sano e ben funzionante. L’UE protegge la natura da decenni attraverso le direttive Uccelli e Habitat, che salvaguardano oltre 1.200 specie rare e minacciate e oltre 27.000 aree naturali. Nonostante questi sforzi e qualche limitato miglioramento, lo studio dell’Agenzia europea dell’ambiente sulla natura nell’UE del 2025 ha fatto emergere un quadro allarmante: la natura si sta gravemente deteriorando; le specie e le aree naturali in cui vivono si stanno riducendo e degradando, con gravi conseguenze per le persone e il pianeta.

Gli Stati membri dell’UE hanno adottato nel 1991 un Regolamento sul ripristino della natura (Nature Restoration Law), che mira a riportare la natura e gli ecosistemi a un buono stato di conservazione.

Ecco il cronogramma delle scadenze e degli effetti operativi del Regolamento (particolarmente importante è l’ultima colonna, che riguarda il possibile impegno dei Cittadini):

QuandoRiferimentoChe cosa cambiaSoggetti coinvoltiUso operativo per i territori
18 agosto 2024Reg. (UE) 2024/1991Decorrenza del quadro europeo e riferimento allo stato di fatto per spazi verdi urbani e copertura arborea.Tutte le amministrazioni; in particolare enti locali per gli ecosistemi urbani.Usare questa data come riferimento per verificare perdite di verde, alberature, suoli permeabili e funzioni ecosistemiche.
31 maggio 2026D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 80Entrano in vigore le disposizioni italiane di adeguamento: autorità competenti, responsabilità attuative e governance.MASE, MASAF, Regioni, Province autonome, Comuni, Città metropolitane, Province, enti gestori, autorità di bacino.Chiedere agli enti competenti come intendano adeguare procedimenti, valutazioni e piani alle nuove responsabilità.
Da subito, prima del 1 settembre 2026Regolamento europeo già vigenteSi possono chiedere verifiche di compatibilità, motivazioni rafforzate, quantificazione delle perdite e misure di compensazione.Comuni e altri enti titolari dei procedimenti; cittadinanza attiva e associazioni.Attivare richieste formali su interventi che comportano impermeabilizzazione, perdita di vegetazione o riduzione della copertura arborea.
1 settembre 2026Trasmissione del PNR alla Commissione europeaLa bozza di Piano potrà essere richiamata con maggiore forza per sostenere sospensione e salvaguardia delle trasformazioni non ancora titolate.Governo, Commissione UE, enti territoriali responsabili degli interventi.Invocare le misure del Piano per aree verdi urbane e copertura arborea, soprattutto se le trasformazioni non hanno ancora titolo abilitativo.
2024-2030Obbligo europeo per ecosistemi urbaniNon deve esserci perdita netta di spazi verdi urbani né di copertura arborea urbana.Comuni, Città metropolitane e Province.Monitorare ogni trasformazione urbana: se si perde verde reale, serve compensazione ecologica reale, locale, verificabile e tempestiva.
2030 / 2032Monitoraggio degli obiettiviVerifica del rispetto della nessuna perdita netta e possibile riconsiderazione delle misure di salvaguardia.Autorità competenti, enti territoriali e soggetti incaricati del monitoraggio.Pretendere dati pubblici, indicatori, mappe, dashboard e restituzione trasparente degli esiti.
Dal 2031Fase di incremento progressivoDopo la fase di non regressione, dovrà esserci un incremento progressivo di verde urbano e copertura arborea.Enti locali e amministrazioni responsabili degli ecosistemi urbani.Orientare piani urbanistici, manutenzioni, compensazioni e progetti pubblici verso recupero di suoli, alberature e connessioni ecologiche.

Il 31 maggio scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo(DL 8 aprile 2026, n. 80) per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1991b sul ripristino della natura (PNR) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500912).

Nella parte B definisce l’approccio nazionale al conseguimento degli obiettivi e all’adempimento degli obblighi: Ripristino degli ecosistemi marini (articolo 5), Ecosistemi urbani (articolo 8), Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali (articolo 9), Diversità e popolazioni degli impollinatori (articolo 10), Ecosistemi agricoli (articolo 11), Ecosistemi forestali (articolo 12), Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi (articolo 13).

La roadmap è la seguente.

Infografica del cronoprogramma del PNR

Il decreto formalizza le autorità competenti, definisce le responsabilità amministrative e la governance nazionale per la redazione e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripristino della Natura.

L’articolo 2 individua nel Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) l’autorità competente per gli articoli del Regolamento relativi agli ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce, agli ecosistemi urbani, alla connettività fluviale e ad altri ambiti ambientali, mentre al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste competono, in coordinamento con Regioni e Province autonome, gli ecosistemi agricoli e forestali e, in collaborazione con il MASE, gli aspetti che riguardano impollinatori, ecosistemi marini, pesca, agricoltura e messa a dimora di nuovi alberi.

L’articolo 3 riguarda il Piano Nazionale di Ripristino della Natura che ha i compiti di raccogliere dati e informazioni, assicurare concertazione, consultazione e divulgazione dei contenuti del Piano e di tradurre gli obblighi europei in misure, obiettivi, monitoraggi, priorità territoriali e azioni concrete. Le autorità nazionali competenti devono promuovere la collaborazione tra i soggetti coinvolti.

L’articolo 4 individua i responsabili dell’attuazione del Piano:

- Regioni, Province autonome, enti gestori delle aree protette e autorità di bacino per ecosistemi terrestri, costieri, d’acqua dolce, Natura 2000, impollinatori ed ecosistemi agricoli;

- autorità di bacino, Regioni, enti gestori e anche Consorzi di bonifica per la connettività naturale dei fiumi e delle pianure alluvionali;

- Regioni, Province autonome ed enti gestori forestali per gli ecosistemi forestali;

- Comuni, Città metropolitane e Province sono responsabili per gli ecosistemi urbani.

L’articolo 5 istituisce presso il MASE un Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, con rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle Regioni e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), che deve assicurare il coordinamento tra le amministrazioni e il coinvolgimento dei soggetti interessati.

Il Decreto conserva alcune criticità: non prevede una presenza stabile del civismo ambientale, delle associazioni territoriali, dei comitati locali o delle comunità scientifiche indipendenti; l’articolo 6 esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La prossima volta esaminerò alcuni dettagli dello stato di salute degli habitat e delle popolazioni di cui si occupa questo Decreto.


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