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Attualità lunedì 09 maggio 2016 ore 19:58

L'Antitrust bacchetta Moby, multa da 370mila euro

Pubblicata l'attesa sentenza dell'Antitrust sulla concentrazione Moby - Toremar: multa da 374mila euro e obbligo di parlare con Blunavy per il futuro



PORTOFERRAIO — Niente eccesso di concentrazione ma una negligenza nell'attivarsi per realizzare una vera concorrenza nei trasporti marittimi tra Portoferraio e Piombino. Si possono condensare così le oltre trenta pagine della sentenza dell'Agcm (Agenzia garante della concorrenza e del mercato) sul ricorso presentato da Blunavy nei confronti della Onorato Armatori con l'accusa di avere una posizione dominante sul mercato.

L'Antitrust assolve Moby sulla base del dato numerico degli slot e cassa le pretese di Blunavy circa gli scambi di slot ma riconosce in capo alla compagnia di Onorato di non essersi attivata presso l'Appe, come invece doveva, per fare in modo che le concorrenti (in questo caso Blunavy e Forship) potessero stendere un piano economico e di trasporti tali da essere realtà competitive con il nuovo soggetto Moby-Toremar.

Per cui, al di là della sanzione pecuniaria applicata fra l'altro al minimo possibile dell'1% del fatturato, quello che risalta è questo obbligo, valente anche per il futuro, di instaurare con Blunavy un dialogo concreto che possa portare la compagnia dell'Acciarello a realizzare il proprio piano industriale che prevede una seconda nave durante l'estate e una copertura anche invernale della tratta.

Concentrazione. Il punto nodale della vicenda è, secondo l'istruttoria condotta dall'Antitrust, uno slot in capo a Forship, quello delle 20:45-21:00 che è ritenuto "Qualificabile a tutti gli effetti come uno slot e quindi deve essere conteggiata nel paniere complessivo degli slot disponibili a dicembre 2014, data del primo rifiuto di Moby alla richiesta di rilascio di BN". Particolare fondamentale perchè porta il numero degli slot totali a 44 e, stante quelli in capo a Moby-Toremar che sono 29, non viene superata la soglia dei 2/3: "La quota degli slot assegnati all’entità MobyToremar è risultata inferiore ai 2/3 degli slot disponibili sulla rotta Piombino-Portoferraio. In tal senso si sottolinea, infatti, che nel 2015, e in previsione nel 2016, la quota di slot di MobyToremar è pari al 65,9% degli slot disponibili (ovvero 29 su 44), cioè inferiore al valore di 66,6% corrispondente ai 2/3. Moby, pertanto, non risultava - e non risulta - sottoposta all’obbligo di rilascio di slot a BN in presenza di slot rilasciati dall’APP".

Blunavy ha molto obiettato sia sulla effettiva validità di questo slot in capo a Forship che lo utilizza solo nel fine settimana, sia sul numero di corse realmente effettuato da Moby e Toremar che, secondo la compagnia elbana sono decisamente di più considerando le corse straordinarie durante il periodo estivo. Valutazioni non accolte dall'Antitrust in questa sentenza: "Le corse suppletive attribuite a Moby nelle giornate di sabato della stagione estiva 2015 facevano fronte a esigenze straordinarie o emergenze (ad esempio, picchi di domanda che rendono necessario liberare prontamente i piazzali) che prescindono dalla programmazione già approvata e che, stando alle evidenze, non sono pubblicate dalla compagnia né sono concretamente prenotabili".

Sviluppo delle concorrenti. E' questa la negligenza che l'Antitrust accerta in capo a Moby: "Nel provvedimento del 2011 (quello che assegnava Toremar a Moby, ndr), si osserva che tale provvedimento era volto a conseguire, mediante gli obblighi imposti a Moby, la creazione di un pool di almeno 14 slot destinati alle partenze da Piombino per Portoferraio nella stagione estiva a favore dei concorrenti e che le ipotesi di sviluppo della concorrenza (presentate all'epoca, ndr) in realtà vadano intese come meramente esemplificative. Il fatto, pertanto, che tra esse non compaia la situazione che si verrebbe a creare con l’operatività di Forship nella attuale dimensione e con BN operante con 2 navi e per tutto l’anno non significa che tale richiesta non debba essere presa in considerazione da Moby".

Moby è, secondo quanto riportato, obbligata a concertare con i concorrenti un piano di sviluppo che permetta a tutti gli operatori di esistere e crescere. Ipotesi che la compagnia della balena blu ha obiettato: "Provocherebbe lo scadimento della programmazione della compagnia sugli slot residui. Inoltre, Moby ha contestato l’interpretazione del vincolo di adiacenza temporale tra gli slot oggetto di scambio".

Di diversa opinione l'Antitrust che infatti scrive: "La fattibilità dello scambio richiesto da BN sotto il profilo tecnico ed economico – in merito alla quale le Parti argomentano e concludono in modo diametralmente opposto – costituisce una questione aperta, in quanto la creazione e la fattibilità di un programma di esercizio che consenta a BN di operare con due navi per tutto l’anno non viene di per sé esclusa dall’APP ma al contrario presa in considerazione come ipotesi concreta mediante una revisione della programmazione generale del porto di Piombino". 

"In tal senso - si legge ancora nella sentenza - Moby risulta essere stata, e tuttora risulta essere, negligente, non avendo intrapreso alcuna iniziativa tempestiva, specifica e concreta presso l’APP, in quanto uno degli scenari possibili, al momento delle istanze avanzate da BN sia nel 2014 sia nel 2015, era anche quello di consentire a BN di incrementare la propria presenza sulla rotta d’estate (passando da 1 a 2 navi) e di entrare sulla rotta d’inverno, senza che ciò comportasse la sostituzione di BN con Moby, bensì la compresenza di entrambi gli operatori, ciascuno con un’offerta tecnicamente fattibile e commercialmente valida. 

Se Moby si fosse prontamente attivata sia in relazione alla prima istanza di BN del dicembre 2014 sia in relazione alla seconda del dicembre 2015, con la collaborazione dell’APP, avrebbe reso quantomeno possibili scambi con i concorrenti volti a favorire dotazioni di slot per essi (nella specie, per il richiedente BN) in grado di consentire un reale confronto competitivo".

Multa. La sanzione prevede una multa che può andare dall'1% al 10% del fatturato in base alla gravità. L'Antitrust ha scelto la misura minima e, ai fini del calcolo della sanzione, si assumono i dati del bilancio 2014 di Moby secondo i quali ha avuto un utile di esercizio di 4.084.000. Moby dovrà inoltre far pervenire all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera, una relazione contenente l’indicazione delle iniziative che intende assumere per dare ottemperanza al provvedimento.

Futuro. Se, come si evince, il senso dell'ottemperanza è quello di non essersi messi intorno a un tavolo per ridefinire un piano degli slot che possa essere economicamente conveniente per tutti, tale obbligo rimane e, anche una volta pagata la multa, quell'incontro si dovrà fare. Su tutto pende però la possibilità per Moby di ricorrere contro la sentenza dell'Antitrust portando il caso al Tar, al che tutto tornerebbe in discussione.

Luca Lunedì
© Riproduzione riservata


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