Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 09:29 METEO:PORTOFERRAIO16°  QuiNews.net
Qui News elba, Cronaca, Sport, Notizie Locali elba
giovedì 25 aprile 2024
Tutti i titoli:
corriere tv
La prima luna piena di aprile è la luna rosa: le immagini suggestive

DISSALATORE mercoledì 05 giugno 2019 ore 18:24

Dissalatore, Barbetti risponde all'Autorità Idrica

Ruggero Barbetti

​Il Sindaco di Capoliveri scrive: “Chiediamo il controllo sulla legittimità delle procedure. Un obbligo attivare il procedimento in autotutela”



CAPOLIVERI — Il sindaco di Capoliveri, Ruggero Barbetti, risponde all’Autorità Idrica Toscana a seguito della missiva con la quale la medesima Autorità comunicava all’amministrazione comunale di assumere determinazioni in autotutela in ordine all’annullamento del Decreto del Direttore Generale AIT per la realizzazione dell’impianto di dissalazione in Località Mola (leggi qui l'articolo).

Con la comunicazione del 29 Maggio, l’Autorità Idrica Toscana sosteneva la legittimità del procedimento adottato e dava all’amministrazione comunale un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.

Il Comune di Capoliveri, attraverso la lettera a firma del sindaco Barbetti ribadisce con forza la propria posizione, elencando in maniera puntuale le illegittimità evidenziate nel percorso amministrativo condotto da AIT e chiede una necessaria e puntuale istruttoria, nonché la convocazione di una nuova riunione della Conferenza dei Servizi.

Di seguito si riporta il testo integrale della lettera a firma del sindaco Barbetti indirizzata al direttore dell’Autorità Idrica Toscana, Alessandro Mazzei.

"Illustre Direttore,

in relazione al preavviso di diniego in oggetto mi permetto di farLe presente quanto segue.

L’articolo 158 bis del d.lgs. 152 del 2006 prevede espressamente che qualora l’approvazione di un progetto rientrante nel quadro degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito ottimale 'costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225'.

Dall’esame del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 26 luglio 2017 e dei pareri inviati dagli Enti che non vi hanno partecipato, risulta per tabulas che non è stato neanche preso in considerazione l’impatto che la variante urbanistica potrebbe avere e sul piano operativo regionale di protezione civile approvato dalla Giunta regionale con delibera 1040 del 25 novembre 2014, e sul piano comunale di protezione civile approvato con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 7 aprile 2014.

Della necessità di coordinamento stabilite dalla legge, dunque, non è stato tenuto alcun conto, con effetti che invalidano il provvedimento conclusivo da Lei adottato. Ciò fa ritenere allo stato non integrati, pertanto, i presupposti per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali richiesto con il Decreto 62/2017 di approvazione del progetto.

La circostanza, inoltre, da Lei rappresentata 'che il progetto è stato sottoposto a codesta Amministrazione comunale per le finalità di cui al citato art. 158-bis e che, comunque, interessa aree non soggette ad alcuna limitazione o destinazione specifica prevista da tali Piani' non può costituire valido motivo di rigetto dell’istanza di auto tutela per due evidenti ragioni:

- non spetta a Lei, ma alla Conferenza dei Servizi verificare le necessità di coordinamento con i piani della protezione civile, non solo quello comunale da Lei citato ma anche quello regionale;

- non spetta a Lei ma alle amministrazioni interessate, che nella specie non si sono pronunciate, individuare le modalità di coordinamento eventualmente rese necessarie dall’opera.

Inoltre, proprio il carattere derogatorio della procedura in questione - legata alla dichiarata pubblica utilità - impone la tutela di aspetti inderogabili e pertanto necessariamente oggetto di adeguata istruttoria.

Il fatto da Lei asserito che quest’ultima non interessi aree assoggettate a limitazioni o a destinazione specifica è del tutto irrilevante, giacché il coordinamento non si richiede nel solo caso di interferenza con aree a destinazione limitata o specifica.

Connessa a tali profili deve peraltro rilevarsi una problematica di carattere generale legata al rapporto tra le competenze previste e disciplinate dall’art. 158 bis del decreto legislativo numero 152/2006 e dall’art. 34 della L.R.T. n. 65/2014. Entrambe le norme si astengono dall' entrare nel merito della procedura di variante urbanistica conseguente ad una eventuale corretta approvazione del progetto, ma è ben chiaro che l'unica interpretazione possibile sia quella che si definisce un' interpretazione “costituzionalmente orientata” ovvero conforme ai principi della nostra Carta Costituzionale che attribuiscono all'amministrazione locale la titolarità della competenza in materia di pianificazione e conseguentemente al riparo da eccezioni di incostituzionalità.

Tali competenze possono dunque essere in determinati casi derogate da interessi pubblici superiori a quelli degli stessi cittadini che l’amministrazione comunale rappresenta in ragione dell’esercizio del diritto di elettorato attivo, ma non possono essere disconosciute quantomeno sotto il profilo della necessità che il complesso di norme di natura pianificatoria che costituivano il preesistente ordinamento giuridico locale sia modificato da altre norme approvate dal Consiglio Comunale che delle prime condividano la forza formale e le competenze di cui sono esercizio. 

Del resto è lo stesso decreto del Direttore dell’Autorità Idrica Toscana n. 62 del 2017 a disporre l'invio degli atti all'amministrazione comunale affinché adegui i propri atti urbanistici, con ciò dimostrando la necessità di un formale passaggio interno all'amministrazione, quantomeno finalizzato ad una ricognizione della procedura che ne autorizzi gli effetti di variante una volta accertata la conformità all'intera disciplina derivante dal combinato disposto delle norme citate nonché ai contenuti delle prescrizioni fornite dal Decreto n. 4515 del 12.05.2017 emesso dalla Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale all'esito della procedura avviata con l'istanza di esclusione di valutazione di impatto ambientale.

Ed è proprio tale verifica a rivestire un ruolo essenziale nell’ambito dei profili di censura sollevati con la Delibera del Consiglio Comunale di Capoliveri n. 30/2019. Non risultano agli atti di questa amministrazione i contenuti delle modifiche progettuali e degli approfondimenti effettuati in ragione delle suddette prescrizioni né tanto meno l’esito delle verifiche della rispondenza di tali contenuti a quanto dalla singola prescrizione disposto, valutazione di competenza - in ragione del dettato dello stesso decreto - in parte alla stessa struttura di VIA della Regione Toscana, in parte del Comune di Capoliveri per quanto riguarda le prescrizioni di natura paesaggistica.

A tale proposito emerge un ulteriore e determinante argomento alla base della richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento, ovvero la grave contraddizione tra il decreto che si autodetermina titolo abilitativo e quanto disposto dal citato provvedimento regionale che non solo subordina l’approvazione del progetto alla verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni ma specifica che ad essa è altresì subordinato il rilascio da parte del Comune di Capoliveri del necessario permesso a costruire.

Ci si esime in questa sede dal reiterare le eccezioni alla espletata procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale in attuazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat per la quale questa Amministrazione si attiverà nelle forme previste dalla legge al fine di procedere ad una segnalazione propedeutica all’avvio di una eventuale procedura di infrazione.

Pertanto, per tutto quanto sopra riportato, ritengo che Lei abbia l’obbligo di attivare il procedimento di autotutela, salve e impregiudicate, ovviamente, le determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Servizi e all’esito del procedimento stesso, quando si dovrà valutare ogni elemento rilevante ai fini della tutela del pubblico interesse.

La invito, inoltre, a convocare una nuova riunione della Conferenza dei Servizi, significando che in mancanza questa Amministrazione è intenzionata a adottare ogni provvedimento e ogni iniziativa utile ad evitare che il progetto venga portato ad esecuzione senza il doveroso controllo sulla legittimità delle procedure seguite.

Con i migliori saluti.

 IL SINDACO

Dott. Ruggero Barbetti"

A tal proposito, sul tema del dissalatore si vedano gli articoli correlati.


Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Sono sette le ragazze che hanno superato la prima preselezione del concorso che si è svolta a Porto Azzurro
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Lavoro

Lavoro

Attualità

Attualità