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Vietati i botti di Capodanno

Il sindaco Ferrari vieta con un'ordinanza l'utilizzo di petardi di qualsiasi tipo fino al 6 gennaio, previste multe fino a 500 euro ai trasgressori

Botti di Capodanno vietati a Portoferraio. Lo rende noto il Comune con un'ordinanza firmata dal sindaco Mario Ferrari che impone il divieto di vendita ambulante e utilizzo di qualsiasi tipo di petardi fino al 6 gennaio prossimo.

"Ogni anno - si legge nel documento - la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito" e considerato che "serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento", l’amministrazione comunale intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva.

"In considerazione del particolare rischio, che si potrebbe configurare, è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici, è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo: dalla data odierna al 6 Gennaio 2016 in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo, all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, nonché entro un raggio di 100 metri da tali strutture, in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone".

"L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’autorità giudiziaria".