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Caso Eurit, "la decisione finale è della Regione"

Il presidente Sammuri risponde alla nota del Sindacato contro il PNAT a proposito della richiesta di ampliamento della escavazione

Il presidente del Parco Giampiero Sammuri

“Dispiace leggere- dice oggi  il Presidente del Parco Giampiero Sammuri- che la responsabilità della decisione di chiudere le attività di escavazione della EURIT sia attribuita al PNAT. L'Ente ha espresso la propria posizione anche al Sindaco di Porto Azzurro Dr. Papi e alla stessa Soc Eurit che nei giorni scorsi hanno chiesto un incontro”

“L’area non è di competenza del Parco –prosegue Sammuri- come peraltro specificato anche dal Sindacato. Il parere richiesto al Parco dalla Regione Toscana non è vincolante e gli Uffici regionali titolari del procedimento sono direttamente ed esclusivamente responsabili della decisione finale sulla questione. Il tutto senza entrare nel merito dell’opportunità e degli impatti ambientali che questo puo’ comportare, ma solo per dire che la scelta compete ad altri.”

Per approfondire l’iter procedurale

L’Ente interviene in un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza della Regione Toscana ai sensi dell’art. 45 della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

Ai sensi dell’art. 52 della medesima norma la domanda per l’avvio del procedimento a tale procedura di valutazione è depositata presso l’autorità competente, la Regione, le province e i comuni territorialmente interessati, nonché presso le altre amministrazioni interessate di cui all’art. 46.

Quest’ultimo prevede che:

1. sono amministrazioni interessate per i procedimenti di competenza della Regione o dell’ente parco regionale, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;

2. sono inoltre amministrazioni interessate i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.

Le amministrazioni interessate di cui all’art. 46 esprimono i rispettivi pareri o determinazioni entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento.

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha, pertanto, espresso il proprio parere nel contesto normativo sopra citato, parere che non è assolutamente vincolante per la Regione Toscana.

Infatti, l’art. 56 L.R. 10/2010 prevede che qualora le amministrazioni interessate non si siano espresse ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l’autorità competente procede comunque emanando la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto con provvedimento espresso e motivato.

Quanto sopra espresso a livello normativo trova conferme sia nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - sia nella Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30 - Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.