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Tassati gli specchi acquei dei porti turistici

La Commissione Tributaria Regionale accoglie la sentenza della Cassazione: banchine, specchi e ormeggi soggetti a Tares, Tarsu e Tari

Gli specchi acquei sono soggetti al pagamento delle imposte comunali, lo ha deciso la Ctr di Firenze, sezione distaccata di Livorno, accogliendo, nella sentenza 2184 del 14 dicembre 2016, l'orientamento della Cassazione che equipara superfici solide e liquide come presupposto delle imposte.

In sostanza gli specchi acquei sono superfici scoperte soggette a tassazione: "Si considerano aree scoperte tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui ci si avvale per effettuare l'occupazione (Cassazione, sentenza 3829/2009)".

Il concetto usato per la Tarsu, la capacità cioè di un qualunque spazio utilizzato, anche sporadicamente, dall'attività umana di produrre rifiuti, si estende alle altre imposte locali come Tari e Tares. Il nocciolo della questione è che l'imbarcazione che usa lo specchio acqueo dato in concessione produce rifiuti che starà poi al Comune smaltire.

La legge prevede poi una presunzione relativa di produzione dei rifiuti che ammette la prova contraria il cui onere va in capo al cittadino, starà quindi a lui eventualmente provare che l'area è inutilizzabile (unico requisito di esenzione). Non lo è invece la stagionalità: l'uso se pur limitato nel tempo giustifica per i giudici tributari l'esazione della tassa.

Resta tuttavia in capo alle amministrazioni comunali adottare parametri di tassazione temperati per le imbarcazioni nei diversi periodi di permanenza in porto.

La sentenza del Ctr livornese riapre quindi la diatriba sulla superficie da considerare per il calcolo della tassazione, se intera o limitatamente a quella destinata a ormeggio delle imbarcazioni, escludendo quindi la parte adibita a manovra dei mezzi nautici. 

Sul punto si era espressa la Commissione tributaria provinciale di Livorno con la sentenza 115 dell'11 maggio 2012 in cui si stabiliva che "la tassazione deve essere limitata alle superfici occupate dai natanti". Parametro che ora torna in discussione e che si estende alle altre imposte locali.