Attualità

L'opposizione attacca sulla nomina dell'assessore

Cosetta Pellegrini e il suo gruppo consiliare sollevano dubbi sulla legittimità della nomina di Bufo a sesto assessore

La minoranza in consiglio comunale guidata da Cosetta Pellegrini attacca l'amministrazione e la scelta del sindaco Ferrari di nominare Roberto Bufo come sesto assessore della giunta. Con un'interrogazione urgente a risposta scritta la Pellegrini comunica: "Lo scarno comunicato uscito in data odierna informa la cittadinanza della nuova nomina senza dare alcuna informazione sulle motivazioni e senza riportare un minimo di curriculum. Unica nota di rilievo a corredo della notizia è il fatto che non percepirà alcun compenso , come se per i cittadini di Portoferraio questo fosse motivo sufficiente per avere un sesto assessore e non requisiti quali competenza e professionalità di cui siamo certi il dott. Bufo sia in possesso e che avremo modo di apprezzare.

La nomina suscita non poche perplessità in ordine alla legittimità dell’atto considerato che tutte le norme (art. 6,47,64 TUEL; art.16, comma 17 del dl 138/2011; art.2, comma 185 Legge n. 191/2009 a smi), fra l’altro riportate nel decreto stesso, fanno riferimento a disposizioni di legge che individuano in 5 il numero massimo di Assessori di cui è possibile la nomina in comuni con popolazione superiore a 10.001 e fino a 15.000 abitanti, quali noi siamo.
Per maggiore chiarezza interpretativa, si riportano i passaggi legislativi che hanno sostanziato questo cambiamento.
La composizione della Giunta comunale

1. I componenti secondo l’art. 47 del testo unico
L’art. 47 del testo unico n. 267/2000, fino alle modifiche disposte negli ultimi due anni, prevedeva che la Giunta comunale era composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori stabilito dallo statuto, che non doveva essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco, e comunque non superiore a dodici unità.
Le Giunte che sono state costituite secondo tale disciplina fino all’anno 2009, nel quale la stessa era vigente, restano in carica fino alla scadenza.

2. I componenti secondo la legge n. 191/2009 e s.m.
L’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo definitivo formato con l’art. 1 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42, ha stabilito le seguenti modifiche al testo unico n. 267/2000:
a) il numero dei consiglieri previsto per ciascuna classe di popolazione dei comuni dall’art. 37 del testo unico, è stato ridotto del venti per cento per i consigli comunali eletti nell’anno 2011 e, a seguire, negli anni successivi (comma 184);

b) il numero massimo degli assessori è stato determinato per tutti i comuni, dall’anno 2010, in misura pari ad un quarto (anziché un terzo) del numero, ridotto del 20 per cento, dei consiglieri di ogni classe demografica di comune, con arrotondamento all’unità superiore. Per la determinazione di tale rapporto nel numero dei consiglieri comunali è computato il sindaco (comma 185).

Le Giunte comunali nominate secondo le disposizioni di legge e degli statuti vigenti fino all’entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148, restano in carica fino alla conclusione del mandato nella composizione stabilita dalla disciplina previgente.
A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 148/2011 (17 settembre 2011), tenuto conto delle disposizioni richiamate nei precedenti paragrafi 1, 2 e 3 ed in particolare delle modifiche al numero degli assessori dei comuni fino a 10.000 abitanti disposte dalla stessa legge con l’art. 16, comma 17, il numero massimo degli Assessori che con il Sindaco, che la presiede, compongono la Giunta dei Comuni delle diverse classi demografiche, è il seguente:
Comuni Assessori comunali
Oltre 1.000.000 12
Oltre 500.000 11
Oltre 250.000 10
Oltre 100.000 o cap. prov. 9
Oltre 30.000 7
Oltre 10.000 5
Oltre 5.000 4
Oltre 3.000 3
Oltre 1.000 2
Fino a 1.000 --
Al fine di evitare che si possa incorrere in atti e decisioni della Giunta, viziati da legittimità, che renderebbero nulle le decisioni assunte, con danno sia per i cittadini che per l’immagine del Comune stesso, si chiede al Sindaco in base a quali disposizioni legislative, contrarie a quelle citate, sia stata effettuata la nomina di un sesto assessore.
Si comunica inoltre che copia della presente interrogazione verrà inviata al Prefetto di Livorno quale organo del Ministero dell’Interno, competente in materia".