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Consorzio di bonifica, ecco se e come fare ricorso

Ci giunge una lettera di un cittadino riguardante le cartelle esattoriali di Equitalia per il pagamento del tributo al Consorzio di bonifica

"Sono pervenute o stanno pervenendo in questi giorni, inviate da EQUITALIA, le cartelle per il pagamento dei contributi al Consorzio di Bonifica n° 5 Toscana Costa subentrato, per quanto riguarda l'Isola d'Elba all'ex Comunità Montana. 

L'intera isola fu definita “Comprensorio di Bonifica” cioè luogo geografico dove si svolge l'attività del Consorzio. Il “Perimetro della contribuenza” cioè gli immobili soggetti al pagamento del contributo è stato fatto coincidere con l'intero comprensorio di bonifica, tra l'altro, diversificando in modo risibile il beneficio con un parametro che varia da 1,00 a 0,98. 

Tutto ciò a dimostrazione della scarsa preparazione e conoscenza della materia da parte degli amministratori, funzionari e dirigenti dell'ex Comunità Montana che hanno generato il “pasticcio” in cui ci troviamo che probabilmente potrà essere risolto con un nuovo Piano di Classifica secondo le linee guide della Regione Toscana. 

Ma le richieste di pagamento pervenute debbono essere onorate od impugnate in base alle leggi vigenti. L'art. 15 della L.R.T. N° 34/94 così recita: 

comma 1 – Il consorzio è costituito tra i proprietari di immobili, relativi al comprensorio di bonifica che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di bonifica già realizzata” 

Comma 2 – Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro della contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1.

E’ chiaro che NON tutti i proprietari che fanno parte del Comprensorio di Bonifica debbono necessariamente essere inseriti nel PERIMETRO DELLA CONTRIBUENZA ma solo quelli che possono ricevere benefici dall’attività di bonifica, così come recita la nota allegata alla cartella di pagamento: 

“La ripartizione della spesa sugli immobili è effettuata in ragione del benificio che questi traggono dall'attività consortile” La Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con la sentenza del 15.01.2009, ha stabilito: “Nel caso di avvenuta delimitazione del perimetro di contibuenza ne deriverebbe la presunzione di beneficio, ricevuto dai proprietari ricompresi, con conseguente esonero dell’Amministrazione dell’onere di provare la circostanza. Tale presunzione troverebbe conferma per il riparto della contribuenza, debitamente approvata dalla Regione” 

“A riguardo, continua la Suprema Corte, è configurabile un beneficio derivante dalle opere di bonifica in quanto il vantaggio sia di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione. Non rileva il beneficio complessivo che deriva da tutte le opere di bonifica, destinate ai fini di interesse generale, non rileva il miglioramento complessivo dell’igiene e della salubrità dell’aria, occorre un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in rapporto casuale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione” (quindi economicamente apprezzabile).

L'esemplare sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n° 8960 del 1996 che ha fatto giurisprudenza, recita: Il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a seguito della bonifica, e cioè tradursi in una “qualità” del fondo.” 

“Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili, che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l’inerenza al fondo beneficiato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare del vantaggio stesso.” 

Pertanto tutti i proprietari soggetti al pagamento di un contributo senza che il loro immobile abbia rapporti con i corsi d'acqua gestiti dal Consorzio di Bonifica possono far ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale impugnando, entro 60 giorni, la cartella ricevuta e richiedendo il rimborso delle somme eventualmente già corrisposte negli anni passati. 

Si fa rilevare, così come stabilisce la Suprema Corte “l'esistenza del beneficio deve essere provato dal Consorzio, cioè dall'Ente impositore” e non dal contribuente

Arch. Nedo Volpini".