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Rumori, la Giunta recepisce la sentenza del Tar

La nuova ordinanza esonera dalle limitazioni i soggetti che eseguono servizi pubblici essenziali. La prima ordinanza era stata impugnata da Asa

Municipio di Capoliveri

La Giunta comunale di Capoliveri, guidata dal sindaco Andrea Gelsi, nel corso della seduta del 15 Giugno scorso ha deliberato l’adeguamento della disciplina comunale in materia di inquinamento acustico inserendo un’importante novità che riguarda i soggetti che eseguono servizi pubblici essenziali sul territorio comunale.

Lo fa sapere l'amministrazione comunale in una nota in cui spiega che l’adeguamento fa riferimento alla sentenza del Tar Toscana n. 694 del 2020 nella quale viene asserito che “l’art. 6 comma 3 L.447 del 1995 riconosce ai comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico, la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati in conformità ai limiti stabiliti dalle fonti statali e regionali di riferimento. Tali riduzioni non si applicano, però, - precisa il Tar - ai servizi pubblici essenziali di cui all’art. 1 della L. 12 giugno 1990 n. 146 (vedi gli articoli correlati).

Alla luce di tale sentenza, i soggetti che eseguono servizi pubblici essenziali sul territorio comunale sono quindi esonerati dal rispetto delle misure ristrettive previste dalle delibere e dalle ordinanze che intervengono sulla limitazione delle attività cantieristiche e sull’esecuzione di lavori effettuati nei terreni e nelle proprietà private.

Rimane invece inalterata la normativa per tutti gli altri interventi effettuati da persone o aziende private e inerenti sia l’esecuzione di attività cantieristiche ed edili sia l’esecuzione di lavori effettuati nei terreni e nelle proprietà private che comportino rumorosità e/o emissioni di polveri.

In data odierna è stata pubblicata la nuova ordinanza dirigenziale, la n. 42 del 19.06.2020 – che nel recepire i contenuti della delibera di giunta n. 18 del 15 giugno scorso, fa proprio il principio espresso dal Giudice amministrativo con la sentenza n. 146 del 2020 esonerando dall’applicazione delle limitazioni imposte alla produzione di rumori molesti sul territorio comunale tutti quei soggetti che svolgano servizi pubblici essenziali.

Di seguito il link all'Albo pretorio del Comune di Capoliveri per consultare la nuova ordinanza n. 42 del 2020 con le modifiche apportate: http://dgegovpa.it/Capoliveri/albo/dati/20200042O.PDF.