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Attualità lunedì 05 giugno 2017 ore 17:59

Multa dell'antitrust a Moby Lines

Lo anticipa l'Aduc. La compagnia di Onorato dovrà pagare una sanzione di complessivi 200mila per pratiche commerciali ritenute scorrette.



ROMA — Come riporta il sito specializzato www.ship2shore.it

"Moby dovrà pagare una sanzione di complessivi 200mila euro comminatale dall’Antitrust per due pratiche commerciali ritenute scorrette.A comunicarlo, anticipando la pubblicazione del provvedimento del Garante per la Concorrenza e il Mercato, è stata l’associazione dei consumatori Aduc, che aveva denunciato le pratiche in questione, affiancata, nel corso dell’istruttoria condotta dall’Antitrust, da Grimaldi Group."

Qui di seguito quanto riportato dal sito dell'ADUC

Duecentomila euro di multa e’ la sanzione comminata dall’Antitrust a Moby traghetti per pratica commerciale scorretta. 150.000 euro per aver applicato, senza evidenza immediata, il pagamento di 4 euro per ogni prenotazione. 50.000 per aver incluso un’assicurazione gratuita che di fatto non copriva nulla.

In questo secondo caso la denuncia era stata fatta da Aduc nel febbraio del 2016, e ad aprile dello stesso anno gia’ l’IVASS (l’Autorita’ delle assicurazioni) aveva loro intimato di ritirare questa offerta farlocca .
Le motivazioni dell’Autorita’ per la garanzie della Concorrenza e del Mercato (AGCM, piu’ nota come Antitrust) si rifanno al codice del consumo (dagli articoli 20 al 23), che e’ stato violato con:
- l’intento di un guadagno occulto: i 4 euro, di cui ci si accorgeva solo al momento del pagamento; - la presentazione di un servizio, reso piu’ attrativo con l’assicurazione che non copriva nulla: le spese mediche a bordo… un cerotto? In attesa delle vere cure che comunque, nel caso, vengono fornite una volta che non si e’ piu’ a bordo. Assicurazione che sviava il consumatore dalle garanzie attribuite dal codice civile e dalle norme ordinarie sulla responsabilita’ contrattuale ed extracontrattuale: e’ infatti Moby che deve risarcire tutto il danno in base al codice civile, indipendentemente dall'esistenza di una polizza "omaggio".
Moby ora, se lo ritiene opportuno, potra’ fare ricorso al Tar contro questo provvedimento.
E’ bene ricordare ai consumatori di non lasciar mai correre, sottovalutandone la portata, casi del genere. E’ bene che chi viola il codice del consumo e la fiducia dei consumatori sia sempre chiamato a renderne conto di fronte alla legge, perche’ si spera che alla fine impari la lezione e non continui ad abusare della propria posizione di fornitore che indora la propria offerta volutamente nascondendo gli occulti guadagni.

"Sull’importo totale della multa - si legge ancora su www.ship2shore.it150mila euro sono dovuti alla scarsa chiarezza sulla debenza e alle surrettizie modalità di imposizione relative ad un supplemento di 4 euro previsto da Moby per l’acquisizione dei biglietti online. “La condotta del vettore marittimo risulta non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile” si legge nel provvedimento dell’Antitrust. In particolare il Garante rileva “come ampia giurisprudenza, proprio nel settore dei trasporti e in merito ai supplementi applicati al prezzo pubblicizzato in prima battuta, prevede una particolare delicatezza ed importanza in merito all’obbligo di correttezza e completezza informativa (…), dovendo garantirsi al consumatore di comprendere si dall’inizio della procedura di acquisto on line del biglietto quale sia il costo finale della transazione”.

"La seconda parte della sanzione, - riporta www.ship2shore.it - valutata 50mila euro, è da imputarsi all’offerta di una polizza assicurativa legata ai biglietti di Moby: “Dal claim e dalle informazioni che in prima battuta si leggono in merito alla polizza pubblicizzata non risultano particolari limitazioni all’operatività della stessa, ma le condizioni integrali di contratto (…) rivelano un’assicurazione di complessa attivazione, con la conseguenza di creare confusione in merito ai reali diritti dei passeggeri che abbiano subiti i danni durante la navigazione e di privare il consumatore delle coperture che gli spettano ex lege”.

Qui il provvedimento dell’Antitrust


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