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Attualità lunedì 02 maggio 2016 ore 17:34

Legge sulla legittima difesa, si firma in Comune

Nel municipio di Campo nell'Elba è possibile trovare il materiale per aderire alla proposta di legge sull'allargamento della legittima difesa



CAMPO NELL'ELBA — Maglie più larghe nella possibilità di difendere la propria persona e il proprio domicilio. E' questo l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare "Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima" depositata dall'Italia dei Valori e alla quale, da qualche giorno, anche gli elbani possono aderire

E' stata infatti recapitato a Marina di Campo il materiale per poter firmare e contribuire all'obiettivo minimo delle 50mila adesioni necessario affinchè il testo arrivi nelle mani dei presidenti delle Camere e possa essere discussa in Parlamento.

Nello specifico la proposta di legge presentata dall’Idv mira ad integrare e modificare due articoli del codice penale. Ovvero intende punire più severamente chi si macchia del crimine di violazione del domicilio col raddoppio delle pene escludendo altresì qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora. Inoltre la proposta di legge vuole accrescere la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell’eccesso colposo.

Il testo della proposta è il seguente:

Art. 1 
(Modifiche all’articolo 614 del codice penale)

1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”:
c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)


1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.


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